Prima di molti altri in regione abbiamo affrontato l’argomento delle sostanze chimiche pericolose nei giorni di piena applicazione del regolamento REACH.
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Nuove restrizioni 80 e 81 REACH 2026
numero 80 — N,N-dimetilacetammide (DMAC)
N. CAS 127-19-5
N. CE 204-826-4
- Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
(DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 13 mg/m3per l’esposizione a
lungo termine per inalazione e a 1,8 mg/kg di peso corporeo al giorno per
l’esposizione cutanea a lungo termine. - Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1. - In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal
23 giugno 2029 per quanto riguarda l’immissione sul mercato ai fini dell’uso, o
l’uso stesso, come solvente nella produzione di fibre sintetiche o artificiali.

numero 81 — 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)
N. CAS 2687-91-4
N. CE 220-250-6
Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
(DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 4,0 mg/m3per l’esposizione a
lungo termine per inalazione e a 2,4 mg/kg di peso corporeo al giorno per
l’esposizione cutanea a lungo termine.
Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.»


Ma i miei sono fornitori “big” …
Avere fornitori big non significa di avere la conformità nelle informazioni ricevute. Al contrario sempre più spesso si nota che le informazioni curate da piccole aziende hanno maggior attenzione al dettaglio e alla sostanzialità delle informazioni ricevute. Ben lo esprime questo studio che mette in relazione i vari produttori europei di chemicals, dal punti di vista della qualità del dato e della trasparenza. Questa è la fonte https://chemscore.chemsec.org/reports/ il gioco è: Trova il tuo fornitore.

Cosa dice Perplexity di me?

Ho voluto sottopormi al “giudizio” di Perprexity e chiedere cosa sa di me dal web. Ne è uscito un quadro fin troppo positivo, ma che condivido perché in gran parte descrive la mia professionalità.
REF-11 come vanno le SDS in EU nel 2025?
ECHA REF 11 sulla conformità delle Schede dati di sicurezza..
Sintesi della Conferenza ECHA REF-11
Introduzione
La conferenza REF-11 dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) si è concentrata sulle ispezioni di conformità relative ai regolamenti REACH e CLP. Gli obiettivi principali erano valutare l’aderenza dell’industria ai requisiti delle schede di dati di sicurezza (SDS), agli obblighi di classificazione ed etichettatura e all’accuratezza della comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento.
Principali Risultati e Conclusioni
Conformità ai Requisiti SDS: Una percentuale significativa delle schede di sicurezza esaminate durante le ispezioni presentava errori, in particolare nelle sezioni relative all’identificazione delle sostanze, agli scenari di esposizione e alla classificazione.
Conformità alla Classificazione ed Etichettatura: Gli ispettori hanno riscontrato incoerenze nelle classificazioni di pericolo e nell’etichettatura, soprattutto per le miscele. Alcune aziende non avevano aggiornato le classificazioni in linea con le modifiche normative più recenti.
Flusso di Informazioni nella Catena di Approvvigionamento: L’audit ha evidenziato carenze nella comunicazione delle informazioni sulla sicurezza tra fornitori e utilizzatori a valle, con conseguenti lacune nelle misure di gestione del rischio.
Azioni di Vigilanza: Le autorità hanno identificato diverse non conformità, portando all’adozione di azioni correttive, avvisi formali e, in alcuni casi, sanzioni per le violazioni più gravi.
Principali Raccomandazioni
Miglioramento della Qualità delle SDS: Le aziende dovrebbero garantire che le SDS siano complete, coerenti e aggiornate secondo le ultime disposizioni normative.
Revisione Periodica della Classificazione: Le imprese devono riesaminare e aggiornare periodicamente la classificazione delle sostanze e delle miscele per allinearsi ai quadri normativi in evoluzione.
Migliore Comunicazione nella Catena di Approvvigionamento: È necessario un dialogo più efficace tra fornitori e clienti per garantire la corretta trasmissione delle informazioni sulla sicurezza.
Formazione e Sensibilizzazione: Gli operatori del settore dovrebbero investire in programmi di formazione per migliorare la conformità normativa e l’efficacia della comunicazione dei pericoli.
Conclusione
Il progetto REF-11 ha evidenziato sfide persistenti nella conformità normativa del settore chimico. Le aziende devono adottare misure proattive per migliorare la qualità delle SDS, garantire una corretta classificazione ed etichettatura e rafforzare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento per adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP.


https://echa.europa.eu/documents/10162/2304648/wg_ref11_project_report_en.pdf/

AUTOVALUTAZIONE CONFORMITA’ REACH CLP BPR.

Questa autovalutazione non garantisce la conformità normativa, ma propone domande fondamentali che ogni Organizzazione dovrebbe porsi nell’interazione con sostanze chimiche, siano esse note, ignote, visibili o meno. Un primo passo per garantire ai clienti e ai consumatori prodotti sempre più sicuri.
L’elaborato è frutto di esperienza maturata in molte aziende e frutto della collaborazione con le associazioni industriali locali.

Puoi cliccare sull’immagine qui sotto e rispondere ad ogni quesito, preferibilmente condividendo la risposta in azienda; poi clicca su CALCOLA. L’esito della tua autovalutazione preliminare verrà generato in un altra pagina, lo puoi salvare in formato testo come promemoria o stampare utilizzando la funzione del browser stampa su PDF.
Il punteggio da 0 a 100 offrirà un giudizio tra questi quattro livelli.
- Conformità eccellente. L’azienda è allineata ai requisiti normativi.
- Conformità buona. Esistono alcune aree di miglioramento.
- Conformità insufficiente. È necessaria una revisione più approfondita.
- Conformità gravemente insufficiente. L’azienda deve implementare interventi urgenti per allinearsi ai requisiti normativi.
A cura del dott. Fabrizio Demattè chimico, in caso di necessità di un audit o solo di un confronto, o di supporto alla vostra organizzazione non esitare a CONTATTARMI qui!

Schede dati di sicurezza anello debole
Il 3 dicembre 2024 ECHA ha pubblicato il report sul REF 11 cioè il progetto che ogni 4 anni fa il punto sull’andamento dello livello delle Schede dati di sicurezza sul mercato europeo.

Nel 2015 il report ECHA riportava una percentuale del 52 % di non conformità. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/forum_report_ref2_en.pdf/6ae12cf0-a24d-4263-a30f-3dabf9928aed
Nel 2019 la situazione era 33% di SDS sul mercato Europeo non conformi https://echa.europa.eu/it/-/44-of-hazardous-mixtures-not-compliant-with-classification-and-labelling-obligations
Banalizzando i dati l’andamento è questo.

La riflessione più ampia è legata al fatto che le SDS sono snodo cruciale per l’applicazione del regolamento REACH. I big della chimica mondiale redigono dossier di registrazione e scenari di esposizione che spesso non arrivano agli utilizzatori professionali ma anche a chi vende i prodotti per il consumo. Ignorando così informazioni di rilievo per la salute dei lavoratori e dei consumatori. E’ uno spreco insensato che tante informazioni per inerzia o furbizia vengano perse durante i passaggi commerciali.
Il punto cruciale è il controllo. Per sua natura il regolamento REACH è un regolamento di prodotto, non una normativa sociale. Quindi il controllo deve avvenire tra gli anelli della catena di approvvigionamento che, in virtù dell’articolo 34 del regolamento REACH devono compiere una verifica della documentazione ricevuta. A questo, per la prima volta nel luglio 2024 ho assistito ad una verifica di un ente di controllo. che entra nel merio di una Scheda dati di sicurezza eccependo delle non conformità ai fini della gestione del rischio.

L’ultimo report del REF-11 fa emergere che l’applicazione dello standard della SDS non è ancora applicato a pieno, anzi che se possibile la qualità di questi documenti non sta migliorando come dovuto o atteso.
Va evidenziato che nel frattempo nel 2020 lo standard è cambiato compiendo una stretta in merito ai pericoli che insistono sugli ormoni umani e degli organismi viventi che compongono l’ambiente. Infatti il regolamento europeo 2020/878 ha modificato il secondo allegato del REACH e ha portato ad un innalzamento dello standard informativo. Quindi il REF-11 ha avuto questo come schema di riscontro delle SDS.
Va anche detto che la maggior parte delle non conformità sono inerenti al regolamento CLP n°1272/2008 che identifica classifica e comunica il pericolo delle sostanze.
Verificare le SDS è costoso in termini di tempo, e di tedio. Spesso le SDS non sono lette nemmeno da chi le redige e quindi metterci dentro l’attenzione porta a verificare facilmente difficoltà di lettura ed errori grossolani. Approfondendo la lettura ci si trova però talvolta qualche errore clamoroso e pericoloso.
Il rischio aziendale di una informazione errata è evidente, sia dal punto di vista della gestione del rischio generato da un pericolo omesso o errato, sia dal punto di vista reputazionale.
Le schede dati di sicurezza vanno verificate! Se il 35 % delle SDS su base europea presentano errori e noi nella nostra organizzazione non inviamo almeno il 35% di osservazioni ai fornitori, stiamo evidentemente contravvenendo ad un nostro obbligo precipuo.
Come verificare le SDS?
Un bel corso interattivo e pratico sulla lettura critica delle SDS! Coinvolgendo ufficio acquisti, magazzino, R&S, HSE, qualità, vendite e tutti gli anelli della catena interna di approvvigionamento, ognuno per la sua parte di responsabilità.
Aggiornamento CLP del novembre 2024
Essendo stato aggiornato il CLP vi segnalo alcuni degli aggiornamenti più evidenti.
Oltre alla recente importante introduzione delle nuove classi di pericolo EUH per gli interferenti endocrini, la modifica più “appariscente” che si presenta in questo aggiornamento è il font MINIMO delle etichette. A ben guardare non è certamente la più importante.
Condivido una utile tabella a vostro uso o anche da girare al fornitore di miscele ed al grafico che si occupa delle etichette. Tabella non esaustiva!
Le modifiche al Regolamento CLP per l’introduzione delle nuove classi di pericolo, tra cui gli interferenti endocrini, sono state introdotte con il Regolamento (UE) 2023/707, pubblicato nel dicembre 2022 e applicato a partire da quel momento per quanto riguarda le nuove sostanze immesse sul mercato. Tuttavia, per le sostanze già presenti sul mercato, l’obbligo di classificazione secondo le nuove norme scatterà dal 1° novembre 2026.
Per le sostanze nuove, l’obbligo di conformarsi alle nuove norme è previsto a partire dal 1° maggio 2025. Quindi, mentre le nuove classi di pericolo sono già state introdotte, l’applicazione completa per le sostanze esistenti avverrà in una data successiva.
In sintesi, le nuove classi di pericolo sono già state introdotte, ma l’obbligo di applicarle per le sostanze nuove scatterà dal maggio 2025, mentre per quelle esistenti scatterà nel novembre 2026.
