La restrizione 74 del regolamento REACH impone obblighi molto chiari a diverse figure dal fabbricante fino all’utilizzatore di prodotti chimici contenenti diisocianati.
Per chi vende è previsto l’obbligo esplicito
Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Con la particolarità per l’Italia che il formatore deve essere qualificato formatore anche per D. Lgsl. 81/2008 e se il corso è erogato online anche l’ente che eroga la formazione deve essere accreditato come ente di fonazione per RSPP. (Interpello n. 7/ 2018 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
FAQ ECHA 1916 del 27/6/2022 Il paragrafo 4 delle restrizioni indica che “la formazione deve essere condotta da un esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro con competenze acquisite attraverso una formazione professionale pertinente“. La restrizione n. 74 non contiene ulteriori requisiti di istruzione (ad esempio, laurea in chimica o tossicologia) per i formatori. I formatori devono essere in grado di dimostrare la loro qualifica di esperti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e, inoltre, di aver acquisito competenze specifiche nei settori rilevanti per la restrizione attraverso una formazione professionale. Le qualifiche degli esperti devono essere conformi alle disposizioni specifiche sui requisiti educativi e professionali degli esperti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dalla legislazione applicabile, comprese quelle stabilite dagli Stati membri. La voce 74 della restrizione non contiene disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione, pertanto si può ipotizzare che i contenuti possano essere forniti anche online attraverso sessioni di formazione registrate e/o interattive già preparate. Tuttavia, è necessario un formatore qualificato (come descritto sopra) per fornire risposte alle eventuali domande dei partecipanti durante o dopo la formazione e per verificare e convalidare eventuali test finali volti a verificare se il contenuto della formazione è stato compreso dai partecipanti. Va considerato che lo scopo della restrizione è quello di garantire che i lavoratori che manipolano diisocianati abbiano una comprensione approfondita dei rischi e delle misure di salute e sicurezza da adottare per controllarli (anche in situazioni di emergenza).
Tutti quelli che materialmente utilizzano o supervisionano l’utilizzo devono:
Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
La formazione deve contenere determinati contenuti minimi e si deve fare un test finale rilasciando l’attestato che va rinnovato ogni 5 anni.
Elementi di formazione:
a) formazione generale, anche on line, riguardante:
— chimica dei diisocianati;
— pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
— esposizione ai diisocianati;
— valori limite di esposizione professionale;
— modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
— odore come segnale di pericolo;
— importanza della volatilità per il rischio;
— viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
— igiene personale;
— attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
— rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
— ventilazione;
— pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
— smaltimento di imballaggi vuoti;
— protezione degli astanti;
— individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
— sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
— sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
— manutenzione;
— gestione dei cambiamenti;
— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
Tutto entro il 24 agosto 2023 anche se la scritta (obbligatoria) sulle confezioni trae in inganno dicendo ” a partire da…”.
Il dott. chim. Fabrizio Demattè offre una docenza ai lavoratori quale aggiornamento secondo articolo 37 del D. Lgsl 81/2008 e restrizione 73 del regolamento REACH 1907/2006. Il corso copre gli argomenti del livello a e b che copre la quasi totalità degli utilizzi, approfondendo di volta in volta con i discenti i loro utilizzi e i rischi di esposizione specifici. I contenuti per le modalità c di utilizzo dei diisocianati devono esser studiate di volta in volta con una progettazione formativa su misura. La durata è normalmente di un paio di ore, per evitare lunghe dissertazioni di cui rimane poco.
Quindi l’idea è una docenza in presenza per un numero massimo di 35 persone dove si propone di concludere con test e un attestato di partecipazione con esito positivo della verifica di apprendimento.
Per chi non volesse la formazione in presenza è disponibile un corso on line, in modalità “on demand” da seguire in comodità eseguire il test ed avere l’attestato erogato da ente accreditato della Toscana.
https://www.centroformazioneservizi.com/copia-di-iscriviti
Ricordo che le violazioni alle restrizioni REACH hanno sanzioni che partono da 40 mila euro con rilevanza penale.
Preventivi di onorario per formazione su misura e calata nello specifico produttivo sono disponibili su richiesta.
