
Sentenza 1454/2024


Nella sostanza una azienda italiana prendeva cisternette da 800 Kg di colla e le metteva in tubetti. Colla, poi rivelata avere concentrazione di TOLUNE superiore al limite previsto dalla restrizione specifica. Violazione delle restrizioni in Italia ha carattere penale e una sanzione che parte da 40.000€ in su.

Evidentemente l’azienda ed in particolare il titolare (carattere penale) ha tutti i motivi e diritti di cercare di ricorrere ad una sentenza di appello che lo ha giudicato reo di violare la restrizione REACH.
La sentenza cita correttamente il regolamento 1907/2006 con le definizioni, ma incredibilmente l’estensore non ha letto le stesse. Infatti il regolamento dice chiaramente. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20221217#tocId7

Infatti è evidente nella definizione che il distributore non ha facoltà di travasare, men che meno di rebrandizzare il prodotto, ovvero apporre altre etichette. Nel primo caso si configura come utilizzatore a valle, nel secondo rimane U.aV. ma assume sostanzialmente gli obblighi di un fabbricante.
Da qui la necessità di rimarcare il diritto sancito del Regolamento Europeo 1907/2006. Che è stato letto male e applicato malissimo. Con questa circolare 0026595-06/09/2024-DGPRE-MDS-P il Ministero della Salute (autorità nazionale competente ai controlli in campo REACH) ha rimesso in ordine le spinte anarchiche che la sentenza ha generato nel mercato, già di per se parecchio indisciplinato.


Dichiarando che quel attore della catena di approvigionamento che travasa, fin dal 2006, è un Utilizzatore a Valle e da questo ne derivano tutti i suoi obblighi. Rimarcandolo di seguito.

Il documento non cita mail la sentenza di cui sopra ma era evidente la necessità di rimettere in ordine quel che dal 2006 è chiarissimo ma che il mercato ancora fa fatica a comprendere.
Si attendeva un giro di vite maggiore a livello normativo europeo nella definizione delle responsabilità del distributore, ma essendoci posizioni piuttosto divergenti in Europa non si è ancora arrivati ad una sintesi condivisa. Certo che con l’UFI e con lo SCIP ( Miscele e Articoli, rispettivamente) il legislatore ha voluto portare maggior luce sulla fase fumosa della catena di approvvigionamento fino al consumatore, la fase meramente commerciale in cui vi è maggior incertezza della trasmissione e comprensioni delle informazioni inerenti alle sostanze pericolose ed al loro uso sicuro.
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