Entro il 31/12/2024 dovranno esser notificate ad ECHA tutte le miscele pericolose immesse sul mercato nel territorio europeo.
Anche se la mentalità italiana ha sonnecchiato nel periodo transitorio pensando che questa data non sarebbe mai arrivata ora è alle porte.
Si deve avere un database delle miscele prodotte o acquistate e rebrandizzate ben fatto con un codice numerico univoco per ogni miscela. Generare gli UFI e appiccicarli univocamente, saldamente a ciascuna miscela in modo che sia possibile rintracciare la distinta base, le SDS di partenza e tutte le informazioni di un prodotto a partire dall’UFI. Ma anche che sia possibile da un prodotto di partenza sapere in quale UFI è finito. La corrispondenza biunivoca è il minimo regolatorio che una azienda che formula deve fare per abbassare i rischi aziendali.
La notifica presso il portale europeo POISON CENTER dentro ECHA entro il 31/12/2024.
Anche se una FAQ ECHA crea qualche confusione e aspettative, a mio avviso, errate.

QUALE è il significato di questa FAQ?
- Periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025:
Traduzione: I titolari di obblighi (utenti a valle/importatori) che hanno già presentato informazioni in base ai requisiti nazionali beneficiano di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025 e non devono creare un UFI quando etichettano la miscela.
Spiegazione: Se un produttore o importatore ha etichettato una miscela secondo le leggi nazionali, senza aver creato un UFI, può continuare a venderla senza UFI fino al 2025.
2. Compliance dopo il periodo transitorio:
Traduzione: Una miscela per cui il titolare di obblighi beneficia del periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025 è ancora conforme al CLP se distribuita senza UFI dopo la fine del periodo transitorio.
Spiegazione: Anche dopo il 2025, se la miscela non aveva un UFI etichettato precedentemente, rimane conforme al regolamento CLP.
3.Rivenditori e Distributori:
1.Traduzione: I rivenditori (distributori) che hanno ricevuto una miscela pericolosa beneficiando del periodo transitorio possono ancora metterla sul mercato senza un UFI sull’etichetta.
2.Spiegazione: I rivenditori possono continuare a vendere prodotti pericolosi che non hanno un UFI, poiché i produttori non fossero sottoposti ad obbligo già durante il periodo transitorio.
4.Obbligo di creare un UFI:
Traduzione: Il titolare di obblighi avrà l’obbligo di creare un UFI a partire dalla data in cui smetterà di beneficiare del periodo transitorio.
Spiegazione: Una volta che il periodo transitorio è terminato, i produttori/importatori devono iniziare a apporre UFI in etichetta per le loro miscele, il che potrebbe richiedere di rietichettare i prodotti già presenti in magazzino.
5.Guida all’etichettatura e il confezionamento:
Traduzione: La sezione 3.1 della guida dell’ECHA spiega quali attività portano all’obbligo di notificare e aiuta gli operatori a identificare i propri doveri.
Spiegazione: È importante consultare la guida dell’ECHA per capire quali sono le responsabilità di ciascun operatore in relazione alla creazione e all’uso del UFI.
Considerazioni Pratiche
•Preparazione per il 2025: Le aziende devono prepararsi per il termine del periodo transitorio, assicurandosi di avere un UFI per le miscele a partire dal 2025.
•Rietichettatura: Gli operatori possono decidere di aggiungere un UFI alle etichette esistenti utilizzando adesivi, evitando così di dover stampare nuove etichette.
•Consultazione della Guida: È fondamentale che le aziende consultino le linee guida dell’ECHA per comprendere appieno i requisiti di conformità e le responsabilità legate all’etichettatura e all’uso del UFI.

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