numero 80 — N,N-dimetilacetammide (DMAC)
N. CAS 127-19-5
N. CE 204-826-4
- Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
(DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 13 mg/m3per l’esposizione a
lungo termine per inalazione e a 1,8 mg/kg di peso corporeo al giorno per
l’esposizione cutanea a lungo termine. - Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1. - In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal
23 giugno 2029 per quanto riguarda l’immissione sul mercato ai fini dell’uso, o
l’uso stesso, come solvente nella produzione di fibre sintetiche o artificiali.

numero 81 — 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)
N. CAS 2687-91-4
N. CE 220-250-6
Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
(DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 4,0 mg/m3per l’esposizione a
lungo termine per inalazione e a 2,4 mg/kg di peso corporeo al giorno per
l’esposizione cutanea a lungo termine.
Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.»


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