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Tre giorni di nutrimento regolatorio

I giorni 29 30 3 31 ottobre 2025 sono stati per me nutrimento di buone relazioni, e buoni argomenti.

Incontrare tante autorevoli persone e confrontarsi con loro su soluzioni che possano portare ad un miglioramento della salute dei lavoratori e dei cittadini è entusiasmante.

Qui sembro grande fisicamente ma sono un microbo al cospetto delle dottoresse Ida Marcello e Luigia Scimonelli.

https://www.salute.gov.it/new/it/evento/conferenza-nazionale-sui-prodotti-chimici/

Notevole il contributo del dott. Tommaso Pappalardo su un lavoro di indagine molto complessa. che da un insignificante dettaglio ha portato a scoprire un complesso sistema che non tarderei a definire criminale.

Cosa verificare in una SDS

Quando si verificano le Schede dati di sicurezza e più in generale le informazioni dei fornitori è fondamentale avere delle fonti alternative di informazione per poter verificare quelle ottenute. Molto spesso o per disattenzione, scarso aggiornamento, o per colpevole omissione le informazioni non sono corrette (verdi Enforce REACH di ECHA con il 35 % di non conformità).

Si deve fare appello alla sezione 3 (3.1 o 3.2) ed ottenere una lista delle sostanze contenute, solo per quelle in cui la identificazione non è ambigua o bloccante, si può procedere a verifica della classificazione (database ECHA)  INVENTORY CLP. https://chem.echa.europa.eu/ 

UPDATE Con nuovo database (26/9/2025) ECHA degli obblighi!! https://chem.echa.europa.eu/

Il grande vantaggio di questo motore di ricerca delle restrizioni e altri obblighi è che se una sostanza ricade in più restrizioni vengono segnalate tutte, mentre il precedente motore ne mostrava solo una.

Successivamente, quando si è in possesso della chiave univoca verificata delle sostanze si può procedere alla verifica di 5 cose importanti che dovremmo trovare nella SDS. 

  1. Registrazione REACH o giustificazione qualche tipo di esenzione. 

In sezione 3.2 o in sezione 1.1 ( per le sostanze) dovrei trovare il numero di registrazione o una equivalente dichiarazione di esenzione, meglio se con riferimenti normativi precisi e non vaghi, sotto la responsabilità diretta del fornitore. Qui il link per verificare il numero di registrazione :

Sostanze registrate – ECHA

2.     RESTRIZIONI REACH ?   la singola sostanza è soggetta a restrizioni REACH che il fornitore non ci dice?  Elenco di restrizioni – ECHA Dovrei trovarle elencate oltre che spiegate brevemente per capire se sono o meno applicabili per l'”uso pertinente identificato” per il quale viene venduto il prodotto chimico.

3.  Sussiste obbligo di autorizzazione per questa specifica sostanza ? VERIFICO in elenco Elenco di autorizzazioni – ECHA 

4.  Questa sostanza è dentro la “candidate list”  cioè è una sostanza very higth concern? Anche se è più pertinente per gli articoli ha implicazioni anche per le Autorizzazioni Integrali Ambientali, devo sapere se ci sono dentro queste sostanze.

Candidate List of substances of very high concern for Authorisation – ECHA

5 .  Questa sostanza, cosi come identificata, rientra nella lista delle sostanze attive biocide, autorizzate o in studio per il mio PT ( uso pertinente dichiarato in sezione 1.2 della SDS) ?

Information on biocides – ECHA 

Da rifiuto a prodotto passando dal REACH

Un video divulgativo sull’interstizio giuridico e di competenze amministrative tra il rifiuto ed il prodotto.

Il prodotto deve esser conforme al regolamento REACH. Ad esempio se sostanza deve esser registrata a meno che non si possa dimostrare che è esente, ma il fabbricante deve sforzarsi di passare per la “porta stretta”. La registrazione di una sostanza può costare da 20.000€ ad 800.000€ a seconda della complessità, tonnellaggio e quanti sono i registranti. Se uno sostiene che il proprio prodotto è un articolo deve esser pronto a dimostrarlo in termini di onestà scientifica ed intellettuale, anzi deve aver già pronto un dossier che lo dimostri.

Video che spiega in modo semplice quello che dovrà esser approfondito minuziosamente sia lato rifiuto che lato prodotto.

Gli enti che si occupano dei due aspetti (norma sociale TUA 152/2006 e norma di prodotto 1907/2006 REACH), sono differenti e parlano tra loro linguaggi differenti. Il cittadino e l’imprenditore sono in mezzo.

Revisione ECHA sui PFAS: Novità e Implicazioni

Il 20 agosto 2025 ECHA ha pubblicato la revisione della proposta di restrizione sui PFAS https://echa.europa.eu/it/-/echa-publishes-updated-pfas-restriction-proposal

La mappa concettuale riassume le tipologie di sostanze e di uso che avranno trattamenti separati.

Riassunto Generale

L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato una proposta aggiornata per la restrizione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell’ambito del regolamento REACH dell’Unione Europea. Questa proposta è stata preparata dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, che hanno presentato la proposta iniziale nel gennaio 2023.

I PFAS sono una vasta classe di composti sintetici che hanno attirato molta attenzione a causa della loro persistenza nell’ambiente, che li rende praticamente irreversibili. La loro alta mobilità e la capacità di accumularsi nella biota e di essere tossici pongono un rischio inaccettabile per l’ambiente e la salute umana. L’obiettivo della restrizione è ridurre questi rischi coprendo tutti gli usi dei PFAS (professionali, industriali, usi consumer in miscele e articoli) che comportano emissioni nell’ambiente.

Il dossier aggiornato, ora chiamato “Documento di Sfondo” (Background Document), integra feedback da diverse consultazioni pubbliche, inclusa la consultazione sul rapporto Annex XV. Questo documento dettaglia la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e i vari settori di utilizzo dei PFAS, riassumendo dati su usi, volumi e principali PFAS applicati in 23 settori specifici. L’analisi degli impatti valuta diverse opzioni di restrizione, tra cui:

  • un divieto totale (Restriction Option 1 – RO1),
  • un divieto con deroghe a tempo limitato (Restriction Option 2 – RO2) e
  • un uso continuato a condizioni rigorose per minimizzare le emissioni (Restriction Option 3 – RO3).

Novità in merito alla Definizione di PFAS

La proposta di restrizione si basa sulla nuova definizione di PFAS dell’OECD (2021). Questa definizione, di natura strutturale e non basata sul pericolo, stabilisce che “i PFAS sono definiti come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I attaccato direttamente ad esso)“.

È importante notare che la classificazione dei PFAS all’interno del Documento di Sfondo presenta una leggera differenza per i polimeri fluorurati a catena laterale (SCFP): sebbene chimicamente appartengano al gruppo dei PFAS polimerici, ai fini della valutazione dell’impatto sono raggruppati tra i precursori di PFAA, a causa del loro profilo di degradazione. Alcune sostanze che si sono dimostrate degradabili e che non possono formare “frecce” di PFAS persistenti (come trifluorometanolo, trifluorometilammina e difluorometandiolo) sono state escluse dall’ambito di applicazione della restrizione.

Esempio acido perfluoroottanoico (PFOA) Numero CAS 335-67-1 Numero EINECS 206-397-9

Di seguito Le fornisco un elenco degli usi identificati dei PFAS e, per ciascuno di essi, le particolarità relative alle proposte di restrizione, basate sulle informazioni disponibili nelle fonti fornite:

  • Produzione di PFAS
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 1 (RO1), che prevede un divieto completo, comporterebbe la chiusura di tutti gli impianti di produzione di PFAS nell’UE-27, con costi elevati. La Restrizione Opzione 2 (RO2) potrebbe consentire la continuazione della produzione in Europa per usi specifici oggetto di deroga a tempo limitato.
  • Tessili, tappezzeria, pelle, abbigliamento e tappeti (TULAC)
    • Particolarità della restrizione:
      • La Restrizione Opzione 1 (RO1) è proposta per tessuti per la casa, abbigliamento per i consumatori, abbigliamento professionale, applicazioni in pelle e trattamenti per tessuti per la casa, con un periodo di transizione di 18 mesi.
      • La Restrizione Opzione 2 (RO2) con deroga di 12 anni è proposta per i dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a proteggere da rischi specifici e per i DPI per le forze armate, l’ordine pubblico e i soccorritori, inclusi gli agenti di impregnazione per ri-impregnare tali articoli.
      • La restrizione del PFHxA, dei suoi sali e delle sostanze correlate influenzerà probabilmente i tessuti tecnici per esterni, ma non gli altri sotto-usi.
  • Materiali a contatto con gli alimenti (FCM) e imballaggi
    • Particolarità della restrizione:
      • La fluorurazione in stampo dell’HDPE non si prevede che eviti la formazione di PFCA, rendendo probabile la restrizione.
      • La Restrizione Opzione 2a (RO2a) è proposta per gli ausiliari di processo polimerici utilizzati nell’estrusione di film plastici flessibili (per applicazioni alimentari e non alimentari).
      • La Restrizione Opzione 2b (RO2b) è proposta per i rivestimenti antiaderenti negli utensili da forno industriali.
  • Cosmetici
    • Particolarità della restrizione: La restrizione proposta impedisce l’uso di PFAS nei prodotti cosmetici, rendendo necessaria la riformulazione dei prodotti. I costi di riformulazione per i produttori a valle di cosmetici che utilizzano peptidi non-PFAS sono stati quantificati.
  • Gas fluorurati (F-gas)
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) propone deroghe per:
      • Refrigeranti nella refrigerazione a bassa temperatura (sotto i -50 °C) per 5 anni.
      • Refrigeranti nelle apparecchiature di prova e misurazione di laboratorio per 12 anni.
      • Refrigeranti nelle centrifughe refrigerate per 12 anni.
      • Refrigeranti, agenti antincendio puliti e gas isolanti per applicazioni specifiche per 12 anni.
  • Dispositivi medici
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) propone deroghe di 12 anni per:
      • Dispositivi medici invasivi.
      • Dispositivi medici impiantabili.
      • Imballaggi per dispositivi medici.
      • Le lenti a contatto rigide subirebbero impatti socio-economici molto elevati dalla restrizione.
      • Non sono disponibili alternative per alcune applicazioni di stampi rivestiti in fluoropolimeri nelle siringhe pre-riempite, e viene proposta una deroga di 12 anni.
      • La restrizione dei rivestimenti in fluoropolimeri per i contenitori degli inalatori a dose misurata (pMDI) comporterebbe costi molto elevati.
      • Gli alcani semifluorurati (SFA) come eccipienti in terapie oftalmiche e dermatologiche non offrono lo stesso livello di funzionalità delle alternative.
      • Il rivestimento in PFAS nei rivestimenti di rilascio e nei film di supporto nei cerotti transdermici comporterebbe costi elevati o molto elevati.
  • Trasporto
    • Particolarità della restrizione:
      • La Restrizione Opzione 2 (RO2) propone deroghe per fluoropolimeri e perfluoropoliesteri in determinati componenti, a condizione che siano strettamente necessari per la sicurezza o le prestazioni ambientali, escludendo usi già valutati altrove (come batterie e celle a combustibile).
      • Le alternative agli additivi per fluidi idraulici dei veicoli di trasporto non soddisfano le proprietà combinate richieste.
      • Nei sistemi HVACR dei veicoli di trasporto (condizionamento mobile e pompe di calore), le alternative a base di idrocarburi sono già sul mercato per i sistemi più piccoli. Sono richiesti limiti sulle perdite per i sistemi contenenti PFAS.
  • Elettronica e semiconduttori
    • Particolarità della restrizione:
      • È proposta una deroga di 13.5 anni per i PFAS utilizzati nella produzione di semiconduttori.
      • La Restrizione Opzione 2a (RO2a) prevede una deroga di 12 anni per fluoropolimeri e PFPE come fluido di trasferimento di calore per la saldatura in fase vapore industriale e professionale.
      • La Restrizione Opzione 2b (RO2b) prevede una deroga di 12 anni per fluoropolimeri e PFPE per materiali isolanti di componenti elettronici (esclusi cavi, fili, connettori).
      • La Restrizione Opzione 2c (RO2c) prevede una deroga di 12 anni per fluoropolimeri e PFPE per fili e cavi (inclusi i connettori).
      • La Restrizione Opzione 2d (RO2d) prevede una deroga di 12 anni per i PFAS nei rivestimenti e nei film su display e lenti di oggetti complessi elettronici.
      • Per i connettori, gli agenti di pulizia/asciugatura per il trattamento superficiale avrebbero una deroga di 5 anni; i corpi isolanti nei contatti coassiali RF e contatti di segnale ad alta velocità, e le materie prime per inserti e guarnizioni, avrebbero una deroga di 12 anni.
      • Per gli OLED, le alternative per diversi usi sono dichiarate non disponibili.
  • Settore energetico (incluse batterie e celle a combustibile)
    • Particolarità della restrizione:
      • Per le celle a combustibile e le tecnologie di elettrolisi, le alternative non sono disponibili, rendendo impossibile la produzione senza PFAS in caso di divieto (RO1). Viene proposta la Restrizione Opzione 3 (RO3), con requisiti di informazione su quantità, origine e ubicazione dei PFAS, gestione a fine vita e analisi periodica delle alternative.
      • Per le batterie, la Restrizione Opzione 2e (RO2e) propone una deroga di 13.5 anni per i PFAS nei leganti e negli elettroliti. Le batterie senza PFAS non sono tecnicamente fattibili per alcuni tipi. La Restrizione Opzione 3 (RO3) per le batterie include requisiti per il passaporto del prodotto, l’etichettatura e schemi di ritiro.
      • Una restrizione sulle celle e moduli fotovoltaici (PV) potrebbe compromettere gli obiettivi del Green Deal dell’UE.
      • Il PTFE viene utilizzato negli ugelli degli interruttori e dei disgiuntori per spegnere l’arco elettrico.
  • Prodotti da costruzione
    • Particolarità della restrizione: In generale, le alternative non soddisfano le caratteristiche dei PFAS, con conseguente minore qualità. Non sono proposte deroghe per le applicazioni idrauliche e la protezione delle superfici. Le sostanze correlate al PFHxA (come i fluorotelomeri 6:2) sono state identificate.
  • Lubrificanti
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) propone un divieto con deroga specifica per gli usi industriali e professionali di lubrificanti o additivi lubrificanti per 5 anni. La lubrificazione a film secco di catene di biciclette e cerniere è valutata nell’ambito delle miscele per i consumatori e non del settore dei lubrificanti.
  • Applicazioni di stampa
    • Particolarità della restrizione: Diversi usi (toner, inchiostri da stampa, cere PTFE, pigmenti, ecc.) sono stati identificati. È stata richiesta una deroga generale per l’hardware di stampa (durata di servizio). I pigmenti potrebbero essere indirettamente influenzati dalla restrizione.
  • Applicazioni di sigillatura
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) prevede deroghe per gli usi industriali. La Restrizione Opzione 3 (RO3) propone condizioni per un uso continuato per gli usi industriali, inclusa la fornitura di informazioni, un inventario specifico del sito e un’analisi periodica delle alternative.
  • Applicazioni meccaniche
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) prevede deroghe per gli usi industriali. La Restrizione Opzione 3 (RO3) propone condizioni per un uso continuato per gli usi industriali, analogamente alle applicazioni di sigillatura.
  • Applicazioni militari
    • Particolarità della restrizione: La restrizione comporterebbe la riqualificazione di nuovi prodotti/componenti, con un tempo stimato superiore a 10 anni. Viene richiesta un’esenzione a causa del lungo processo di qualificazione.
  • Esplosivi
    • Particolarità della restrizione: L’uso di PFAS è necessario per garantire la sicurezza degli esplosivi. È stata richiesta un’esenzione completa dei fluoropolimeri per l’industria pirotecnica.
  • Usi industriali più ampi
    • Particolarità della restrizione: La Restrizione Opzione 2 (RO2) per l’uso industriale (deroga di 5 anni) è proposta per fluidi idraulici, solventi (pulizia di precisione), catalizzatori e ausiliari di processo. Le alternative per alcuni di questi usi presentano problemi di prestazioni o non sono disponibili.
  • Materiali riciclati (trasversale a più settori)
    • Plastica: La conformità ai limiti di concentrazione proposti è difficile/impossibile, il che potrebbe limitare il potenziale di riciclo. È stata suggerita una deroga a tempo limitato (13.5 anni + periodo esteso) per il riciclato di plastica, con requisiti di etichettatura.
    • Carta e cartone: La restrizione comporterebbe costi significativi per il riciclo. Viene proposta una deroga a tempo illimitato per i prodotti di carta e cartone riciclati (esclusi i giocattoli), con suggerimenti per l’etichettatura dei PFAS aggiunti intenzionalmente.
    • Metalli: Si prevede che i metalli riciclati rispettino i limiti proposti, quindi non si prevedono impatti significativi dalla restrizione.
  • Parti di ricambio
    • Particolarità della restrizione: Un divieto porterebbe all’obsolescenza prematura di oggetti complessi. Viene proposta una deroga indefinita (o fino alla fine della vita utile dell’oggetto specifico) per gli usi con legislazione/certificazione relative alle parti di ricambio.

Siamo a 250 SVHC 25 giugno 2025

https://echa.europa.eu/it/-/echa-adds-three-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list

L’ECHA aggiunge tre sostanze chimiche pericolose all’elenco delle sostanze candidate

ECHA/NR/25/20

L’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) delle sostanze candidate contiene ora 250 voci per le sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente. Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e di fornire ai clienti e ai consumatori informazioni sul loro uso sicuro.

Helsinki, 25 giugno 2025
 – Due sostanze aggiunte di recente sono molto persistenti e molto bioaccumulabili. Sono utilizzati, ad esempio, nei cosmetici, nei prodotti per la cura della persona e nei prodotti per la cura delle automobili. Una sostanza è tossica per la riproduzione ed è utilizzata nei prodotti per il trattamento dei tessuti e nelle tinture.

Iscrizioni aggiunte all’elenco dei candidati il 25 giugno 2025:

Nome della sostanzaNumero CENumero CASMotivo dell’inclusioneEsempi di utilizzo
1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano241-867-717928-28-8Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (articolo 57e)Utilizzato come reagente di laboratorio, nei cosmetici e nei prodotti per la cura della persona, nei profumi e nelle fragranze
Decametiltetrasilossano205-491-7141-62-8Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (articolo 57e)Utilizzato nei cosmetici e nei prodotti per la cura della persona, nei lubrificanti e nei grassi e nei prodotti per la cura delle automobili
Tetra(sodio/potassio) 7-[(E)-{2-acetammido-4-[(E)-(4-{[4-cloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinilsulfonil)fenil]ammino}-1,3,5-triazina-2-il)ammino]propil}ammino)-1,3,5-triazina-2-il]ammino}-5-solfonato-1-naftil)diazenil]-5-metossifenil}diazenil]-1,3,6-naftalentrisolfonato; Marrone reattivo 51
 
466-490-7Tossico per la riproduzione (articolo 57 quater)Utilizzato nei prodotti per il trattamento dei tessuti e nei coloranti

L’elenco ora contiene 250 voci: alcune sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più alto.

In futuro queste sostanze potrebbero essere inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione e la Commissione europea ne autorizzi l’uso continuato.

Conseguenze dell’inclusione nell’elenco delle candidate

Ai sensi del regolamento REACH, le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate, in quanto tale o in quanto componente di miscele o articoli.

Se un articolo contiene una sostanza dell’elenco di sostanze candidate superiore a una concentrazione dello 0,1 % (peso/peso), i fornitori devono fornire ai loro clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in modo sicuro. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.

Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una sostanza dell’elenco di sostanze candidate entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell’elenco (25 giugno 2025).

I fornitori dell’UE e del SEE di sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate, fornite in quanto tali o in quanto componenti di miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai loro clienti.

Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all’ECHA se gli articoli che producono contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). La presente notifica è pubblicata nella banca dati dell’ECHA relativa alle sostanze potenzialmente pericolose contenute nei prodotti (SCIP).

Ai sensi del regolamento UE sul marchio di qualità ecologica, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Nuove restrizioni 80 e 81 REACH 2026

numero 80 — N,N-dimetilacetammide (DMAC)
N. CAS 127-19-5
N. CE 204-826-4

  1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
    come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
    superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
    fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
    sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
    (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 13 mg/m3per l’esposizione a
    lungo termine per inalazione e a 1,8 mg/kg di peso corporeo al giorno per
    l’esposizione cutanea a lungo termine.
  2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
    come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
    superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
    fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
    appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
    l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.
  3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal
    23 giugno 2029 per quanto riguarda l’immissione sul mercato ai fini dell’uso, o
    l’uso stesso, come solvente nella produzione di fibre sintetiche o artificiali.

numero 81 — 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)
N. CAS 2687-91-4
N. CE 220-250-6

Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni
sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza livelli derivati senza effetto
(DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 4,0 mg/m3per l’esposizione a
lungo termine per inalazione e a 2,4 mg/kg di peso corporeo al giorno per
l’esposizione cutanea a lungo termine.

Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure
come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o
superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui i
fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino le misure di gestione dei rischi
appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che
l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.»

Ma i miei sono fornitori “big” …

Avere fornitori big non significa di avere la conformità nelle informazioni ricevute. Al contrario sempre più spesso si nota che le informazioni curate da piccole aziende hanno maggior attenzione al dettaglio e alla sostanzialità delle informazioni ricevute. Ben lo esprime questo studio che mette in relazione i vari produttori europei di chemicals, dal punti di vista della qualità del dato e della trasparenza. Questa è la fonte https://chemscore.chemsec.org/reports/ il gioco è: Trova il tuo fornitore.

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