Sanificanti farlocchi

Il Regolamento cosmetici  (RE 1223/2009)  prevede che la destinazione d’uso sia ESCLUSIVA o PREVALENTE di detergenza (articolo 2 comma 1 lettera a).

Quindi è possibile immettere sul mercato come COSMETICO un “DETERGENTE ad azione igienizzante“. Ovviamente rispettando dall’inizio alla fine il regolamento suddetto: in particolare le GMP, le verifiche di efficacia e sulle materie prime. In questo caso non si applica il CLP.

Ma dal momento, invece, che un prodotto è venduto al precipuo scopo di igienizzare, allora ricade NECESSARIAMENTE nella normativa BIOCIDI e dal momento che l’etanolo è ancora in “under review” per la normativa Regolamento Europeo 528 BIOCIDI, ricade nella normativa nazionale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. 392 .

Si evidenzia come le parole igienizzante e sanificante in inglese abbiano una sola parola per tradurle e che la normativa ufficiale, Regolamento Biocidi, sia scritto in lingua inglese.

Pertanto l’unica normativa applicabile anche secondo le recenti note dell’Unione Europea sui prodotti atti ad abbattere la carica batterica dalle mani sono i biocidi e quelli a base di alcol etilico devono sottostare alla norma nazionale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. 392.

Tale decreto prevede che la produzione e l’immissione sul mercato (nome sull’etichetta di chi ha il marchio) devono essere PREVENTIVAMENTE approvati dal Ministero della salute.

L’articolo 2 del DPR dice che l’autorizzazione alla commercializzazione è rilasciata dal Ministero della salute

L’articolo 3 del DPR sopra citato dice che l’autorizzazione alla commercializzazione è rilasciata dal Ministero della salute.

Quindi se non c’è autorizzazione e non è riportata in Etichetta non è possibile utilizzare quella dizione in etichetta.

Il  contravventore   e' punito con  l'arresto fino  a tre mesi  e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Si riportano i link ai casi di sequestro più noti:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=1831

https://catania.liveuniversity.it/2020/04/07/coronavirus-bronte-sequestro-detergente/

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2020/04/sic-paterno-sequestrato-carico-falsi-prodotti-sanificanti-732b5e80-8e0a-492c-9dc9-799288e21a4b.html

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/coronavirus-gel-igienizzante-1.5091665

https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/sequestro-gel-mani.html

[aggiornamento del 6 aprile

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4407 ]

Probabilmente avrebbero comunque efficacia per il controllo della pandemia da COVID19 ma il rischio che imprenditori senza scrupoli usino l’onda della paura per arricchirsi o per limitare le perdite è dietro l’angolo ed è corretto che lo Stato faccia la sua parte per tutelare chi lavora per bene.

Dobbiamo secondariamente e necessariamente distinguere quello che è l’inquadramento normativo del prodotto e la sua efficacia specifica sul COVID-19. Essendo il virus recentissimamente isolato non v’è letteratura sufficiente per determinare l’efficacia biocida di queste sostanze.

E’ altresì importante quanto definito dall’OMS e dall’ISS con questo documento [LINK] in cui definiscono le sostanze, a loro avviso, efficaci a quali concentrazioni. Certamente prendere come riferimento questo documento da solide basi per ogni ragionamento successivo.

dott. chim. Fabrizio Demattè

 

PS:

Aggiorno la lista dei sequestri:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=1865

http://www.campanianotizie.com/cronaca/caserta/155152-video-presidi-medico-chrurgici-falsi-scoperta-fabbrica-alto-casertano-prodotti-farlocchi.html?jjj=1589111416994

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