Nel luglio 2020 l’Europa ha rivisto lo standard della Scheda dati di sicurezza inserendo alcune sostanziali novità in linea con l’evoluzione europea del controllo delle sostanze chimiche pericolose.
Vale a dire: UFI, informazioni sulle nanoforme, informazioni sugli interferenti endocrini, concentrazioni più basse per dove esser dichiarati in SDS.
Le linee guida ECHA a tal proposito sono uscite a dicembre e definiscono cosa fare nel periodo transitorio.
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_en.pdf/01c29e23-2cbe-49c0-aca7-72f22e101e20
La posizione finale stabilita dalla Commissione e accettata anche dagli SM più riluttanti è che “fino al 31 dicembre 2022 possono continuare a essere fornite SDS redatte secondo il formato del Reg. 2015/830 o del Reg 2020/878” nei seguenti casi:
• SDS che non necessitano di essere aggiornate (possono rimanere nel formato 2015/830)
• SDS nuove fornite per sostanze/miscele immesse sul mercato per la prima volta dopo
il 1° gennaio 2021
• SDS che richiedono modifiche minori (non nell’ambito di applicazione dell’art. 31.9) CIOE’ SE FACCIO MODIFICHE CHE ESULANO DA QUESTO PUNTO DEVO REDIGERE LA SDS NEL FORMATO NUOVO!
• SDS che richiedono aggiornamenti secondo l’art. 31.9, o che introducono l’UFI.
Sebbene non sia richiesto di aggiornare immediatamente il formato dell’intera SDS, si raccomanda che le informazioni/sezioni aggiornate seguano il Reg. 2020/878 per quanto possibile.
Tutte le SDS fornite dopo il 31 dicembre 2022 devono essere conformi al Reg. 2020/878
Ma cosa dice il punto 9 dell’articolo 31 del Regolamento 1907/2006 REACH?


Quali sono le modifiche che fanno scattare questo “temutissimo” aggiornamento?
Secondo il mio parere professionale tutte le modifiche che comportino l’emersione di un pericolo nuovo, di un cambiamento di composizione. Il cambiamento sulla della presenza di una sostanza in nanoforma o di una sostanza classificata come interferente endocrino scatta la necessità di una SDS nel nuovo formato.
Non è chiaro il distinguo ed è evidente la necessità di taluni di trattenere ancora informazioni importanti per la salute di lavoratori e consumatori. Nell’incertezza di un discrimine poco definito vi sono interpretazioni.

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