Sempre più spesso applicando i regolamenti per la gestione sicura delle sostanze chimiche pericolose ci si imbatte in un problema che sta a monte: l’identità.
Che cosa abbiamo in mano? Che cosa abbiamo comperato? Che cosa stiamo vendendo? Che cosa stiamo utilizzando nel nostro lavoro? Queste domande vengono ben prima di comprendere se quelle “cose” che abbiamo sotto mano o scorrono davanti ai nostri lettori di codici a barre sono pericolose. Certamente l’identità è il punto di partenza.
Non a caso gli agenti di polizia quando ci fermano ci chiedono “patente e libretto” perché prima di capire se siamo pericolosi alla guida per la sicurezza altrui devono capire chi siamo.
Nell’esperienza quotidiana spesso accade di trovare grande confusione nella filiera di approvvigionamento dei “chemicals” sia per motivi commerciali di occultamento del fornitore a monte, sia per ignoranza.
Nel leggere le norme REACH e CLP appare chiaro che ci debba esser coerenza tra le identificazioni. Ma spesso l’interstizio tra le normative e tra gli anelli della catena, rimane qualche incertezza in chi dovrebbe curare maggiormente questo aspetto, e qualche scaricabarile di responsabilità.
Pongo allora il quesito all’HELPdesk CLP che cortesemente mi risponde.
-----Messaggio originale-----
Da: FormWeb
Inviato: martedì 29 gennaio 2019 11:12
A: helpdesk.clp
Oggetto: HCLP "Richieste dal NUOVO sito"
Da: Fabrizio Demattè <f.dematte[@]chimici.it>
Oggetto: HCLP - Richieste dal sito
Nome e Cognome del richiedente: Fabrizio Demattè
Indirizzo e-Mail: f.dematte[@]chimici.it
Telefono 3407783803
Azienda di appartenenza: Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici TAA
Tipologia del richiedente: Libero professionista
Specifica per altro:
Quesito: Se la notifica/comunicazione ad ISS ai sensi dell’articolo 45
del CLP, del nome commerciale debba necessariamente coincidere con la
“identificazione del prodotto” ai sensi dell’Articolo 18 Identificatori
del prodotto, riportate in etichetta ed in Scheda dati di sicurezza alla
sezione 1.2, ed al nome commerciale apposto in etichetta.
Riscontriamo infatti che nel campo delle pitture, l’identificazione del
prodotto in etichetta è spesso apportata con il nome della base e un
etichetta posticcia che informa sulla tinta contenuta, mentre sulla SDS
si riporta una identificazione generica spesso riferita alla base
(colorata per miscelazione con cromoforo), e all'Istituto Superiore di
Sanità viene comunicata talvolta la base(miscela predominante che
caratterizza la tinta dal punto di vista tossicologico), talvolta un
codice non facilmente riconducibile al prodotto commercializzato.
Essendo pratica diffusa nel campo delle vernici dove la varietà
di miscele in effetti porta ad una proliferazione eccessiva di
denominazioni si è a porre il quesito sull'obbligatorietà e
sanzionabilità della "non coerenza" della denominazione commerciale,
nei tre luoghi dove deve esser riportata.
Esempio: una latta contenente tinta murale verde con etichetta
denominazione “Smalto S1 lucido” ed adesivo “S1 lucido RAL 1021 F23092“,
la SDS contiene al punto 1.1 della SDS “Smalto S1 lucido”, notificato ad
ISS come “Smalto s1 lucido tinte di cartella” codice “codice 230xx”,
questa situazione può esser sanzionabile?
HELP DESK CLP ( Organo ufficiale) risponde il 21 maggio 2019 come segue.
Gentile dr. Demattè,
l'Allegato VIII (Parte B, punto 1.1) del CLP, stabilisce che
"l'identificatore del prodotto della miscela deve essere indicato in
conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a)" del medesimo
regolamento.
Questo è confermato anche dal documento di ECHA “Guidance on harmonised
information relating to emergency health response –Annex VIII to CLP”
(versione 1.0, febbraio 2019) che nel paragrafo 5.1.1 precisa "The product
identifiers needed for the purposes of Article 45 and the poison centre
work are laid out in Annex VIII to CLP in accordance with Article 18(3)(a)
of the same Regulation".
In conclusione l'identificatore del prodotto ai sensi dell'art. 45 del
CLP dovrà essere coerente con l’etichetta apposta sul prodotto e con
l'identificatore che compare nella sezione 1.1 della SDS.
Cordiali saluti
CLP-HD5
Il che ribadisce un concetto chiaro: il nome della cosa che ho per le mani deve essere IDENTICO, nella Scheda dati di sicurezza, nella comunicazione ad ISS o Poison Center (ECHA), e nell’etichetta che il consumatore ha in mano.
L’applicabilità di questo principio non è sempre di facile declinazione ma deve essere a tutti chiaro questo principio che è lo stesso che porta più sicurezza sulle nostre strade, intercettando di tanto in tanto persone non abilitate alla guida o criminali che non dovrebbero esser in libertà.