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Che sostanze ho sotto mano?

Sempre più spesso applicando i regolamenti per la gestione sicura delle sostanze chimiche pericolose ci si imbatte in un problema che sta a monte: l’identità.

Che cosa abbiamo in mano? Che cosa abbiamo comperato? Che cosa stiamo vendendo? Che cosa stiamo utilizzando nel nostro lavoro? Queste domande vengono ben prima di comprendere se quelle “cose” che abbiamo sotto mano o scorrono davanti ai nostri lettori di codici a barre sono pericolose. Certamente l’identità è il punto di partenza.

Non a caso gli agenti di polizia quando ci fermano ci chiedono “patente e libretto” perché prima di capire se siamo pericolosi alla guida per la sicurezza altrui devono capire chi siamo.

Nell’esperienza quotidiana spesso accade di trovare grande confusione nella filiera di approvvigionamento dei “chemicals” sia per motivi commerciali di occultamento del fornitore a monte, sia per ignoranza.

Nel leggere le norme REACH e CLP appare chiaro che ci debba esser coerenza tra le identificazioni. Ma spesso l’interstizio tra le normative e tra gli anelli della catena,  rimane qualche incertezza in chi dovrebbe curare maggiormente questo aspetto, e qualche scaricabarile di responsabilità.

Pongo allora il quesito all’HELPdesk CLP che cortesemente mi risponde.

-----Messaggio originale-----
Da: FormWeb 
Inviato: martedì 29 gennaio 2019 11:12
A: helpdesk.clp
Oggetto: HCLP "Richieste dal NUOVO sito"

Da: Fabrizio Demattè <f.dematte[@]chimici.it>
Oggetto: HCLP - Richieste dal sito
Nome e Cognome del richiedente: Fabrizio Demattè
Indirizzo e-Mail: f.dematte[@]chimici.it
Telefono 3407783803
Azienda di appartenenza: Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici TAA

Tipologia del richiedente: Libero professionista
Specifica per altro: 
Quesito: Se la notifica/comunicazione ad ISS ai sensi dell’articolo 45 
del CLP, del nome commerciale debba necessariamente coincidere con la 
“identificazione del prodotto” ai sensi dell’Articolo 18 Identificatori 
del prodotto, riportate in etichetta ed in Scheda dati di sicurezza alla 
sezione 1.2, ed al nome commerciale apposto in etichetta.
Riscontriamo infatti che nel campo delle pitture, l’identificazione del 
prodotto in etichetta è spesso apportata con il nome della base e un 
etichetta posticcia che informa sulla tinta contenuta, mentre sulla SDS 
si riporta una identificazione generica spesso riferita alla base 
(colorata per miscelazione con cromoforo), e all'Istituto Superiore di 
Sanità viene comunicata talvolta la base(miscela predominante che 
caratterizza la tinta dal punto di vista tossicologico), talvolta un 
codice non facilmente riconducibile al prodotto commercializzato.
 
Essendo pratica diffusa nel campo delle vernici dove la varietà 
di miscele in effetti porta ad una proliferazione eccessiva di 
denominazioni si è a porre il quesito sull'obbligatorietà e 
sanzionabilità della "non coerenza" della denominazione commerciale, 
nei tre luoghi dove deve esser riportata. 
Esempio: una latta contenente tinta murale verde con etichetta 
denominazione “Smalto S1 lucido” ed adesivo “S1 lucido RAL 1021 F23092“, 
la SDS contiene al punto 1.1 della SDS “Smalto S1 lucido”, notificato ad 
ISS come “Smalto s1 lucido tinte di cartella” codice  “codice 230xx”, 
questa situazione può esser sanzionabile?

HELP DESK CLP ( Organo ufficiale) risponde il 21 maggio 2019 come segue.

Gentile dr. Demattè,
l'Allegato VIII (Parte B, punto 1.1)  del CLP, stabilisce che 
"l'identificatore del prodotto della miscela deve essere indicato in 
conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a)" del medesimo 
regolamento.
Questo è confermato anche dal documento di ECHA “Guidance on harmonised 
information relating to emergency health response –Annex VIII to CLP” 
(versione 1.0, febbraio 2019) che nel paragrafo 5.1.1 precisa "The product
 identifiers needed for the purposes of Article 45 and the poison centre
 work are laid out in Annex VIII to CLP in accordance with Article 18(3)(a)
 of the same Regulation".
In conclusione l'identificatore del prodotto ai sensi dell'art. 45 del 
CLP dovrà essere coerente con l’etichetta apposta sul prodotto e con 
l'identificatore che compare nella sezione 1.1 della SDS.
Cordiali saluti
CLP-HD5

Il che ribadisce un concetto chiaro: il nome della cosa che ho per le mani deve essere IDENTICO, nella Scheda dati di sicurezza, nella comunicazione ad ISS o Poison Center (ECHA), e nell’etichetta che il consumatore ha in mano.

L’applicabilità di questo principio non è sempre di facile declinazione ma deve essere a tutti chiaro questo principio che è lo stesso che porta più sicurezza sulle nostre strade, intercettando di tanto in tanto persone non abilitate alla guida o criminali che non dovrebbero esser in libertà.

 

Il papillon dell’applicazione regolatoria

Il sistema di comunicazione del pericolo che si potrebbe inceppare

Nel 2006 è nato REACH un regolamento che imponeva in maniera graduale fino al 2018 a chi produceva o importava in EU sostanze di registrarle. Ancor oggi è in via di applicazione molte sono le difficoltà e le inadempienze, ma per la maggior parte, il regolamento tiene e ha già portato notevoli frutti in termini generali di tutela della salute e dell’ambiente. Anche il sistema produttivo, per alcuni aspetti, ha giovato dell’applicazione di questo regolamento.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

E’ da sottolineare la graduale applicazione del regolamento che da 1000 tonnellate anno quasi subito, il limite che imponeva la registrazione è diventato 100 tonnellate/anno a metà del percorso e con il 1 giugno 2018 il limite è 1 tonnellata/anno. Praticamente il un consumo domestico di quasi tutte le sostanze, dal giugno dello scorso anno, è soggetto a registrazione della sostanza, a prescindere che ne sia nota la pericolosità o meno.

Fin qui ho solo riassunto delle ovvietà per molti. Ma ora arriva UFI! Che non sono “Ingredienti non identificati” ma sono gli “Identificativi unici di formula”.

Qualche cosa che mette in ordine molte cose, chi fa cosa! La particolarità è che dal 1/1/2020 per tutte le miscele e sostanze vendute al minuto l’UFI dovrà essere in etichetta.

L’impatto è importante per chi vende al minuto.

L’immagine che mi viene in mente è quella del papillon, perché nell’applicazione dell’UFI il legislatore ha invertito l’onere partendo da chi è più piccolo per poi andare a chi è più grande con delle criticità non indifferenti.

Infatti chi vende al minuto e immette sul mercato una sostanza o miscela dal 1/1/2020 dovrà inserire in etichetta l’UFI e comunicare al Poison Center europeo (benedetta la sua istituzione) le caratteristiche di pericolo, composizione e dati tossicologici. Mentre chi vende centinaia di tonnellate di una sostanza pericolosa avrà l’obbligo più avanti.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Dove sta l’intoppo? E’ facile da dire con un esempio, io compero una miscelazione (di miscela di miscele) di cui non conosco la composizione e non ho il dominio pieno della formula. Devo notificare ai sensi articolo 45 CLP. Ho solo le informazioni che mi arrivano dal SDS, ma non sono complete.

Certamente più completa e corretta nella distribuzione delle responsabilità sarebbe la ricezione dell’ UFI che il fornitore ha notificato ( con tutte le info dentro) al Poison center, ed inserirlo nel mio UFI.

Ma il mio fornitore ha l’obbligo molto più avanti del mio ( fin anche nel 2025 in alcuni casi). E quindi che faccio? Inserisco le informazioni che ho?

Questa anomalia di inversione di tendenza nell’applicazione dei regolamenti porta ad una difficoltà quella di gravare in particolare sull’anello più debole, a livello regolatorio, della catena di approvvigionamento.

Corso di lettura S.D. di S.

TITOLO: Corso di lettura schede dati di sicurezza

Durata: 2 ore modulo per tutti, 4 modulo per RSPP, 8 ore responsabili qualità/ufficio acquisti

Destinatari: Lavoratori (modulo breve), RSPP/dirigenti ( modulo esteso), responsabile qualità (giornata intera)

Obiettivi: rendere capaci i lavoratori e più approfonditamente gli RSPP di leggere una Scheda dati di sicurezza, e coglierne i tratti essenziali al di la delle frequenti inesattezze. La giornata intera permette al responsabile di qualità di leggere e avere strumenti per contestare una SDS al fornitore.

Modalità: Contorni giuridici del documento Scheda dati di sicurezza, cenni di REACH e CLP. Risvolti pratici della lettura delle schede dati di sicurezza. Declinazione e differenza tra pericoli e rischi. Modalità di intervento a lungo periodo e nell’emergenza che coinvolta una sostanza pericolosa. Approfondimenti, cenni al pratico, esempi concreti si intrecceranno con le esperienze dei discenti. Una o più esercitazioni dimostreranno che è possibile affrontare una SDS senza timore ed uscirne vincitori.

Perchè invitarmi a fare un AUDIT REACH e CLP in azienda?

Molti clienti hanno chiesto dichiarazioni REACH sui manufatti prodotti? Che cosa ha dichiarato la mia azienda e sulla base di quali informazioni ho diffuso una dichiarazione a marchio aziendale? Ho la consapevolezza della rilevanza, anche penale, di questa dichiarazione?

Quando acquisto sostanze o miscele ho il pieno controllo della registrazione di tutti questi ai fini REACH? Ho valutato il rischio aziendale di rimanere senza materia prima (Businnes Continuity)?

So di utilizzare alcune sostanze pericolose sulle quali pende qualche “limitazione” ma non so in quali termini e quali sono i rischi aziendali: posso ancora vendere i miei prodotti?

Ho ricevuto gli scenari di esposizione allegati alle Schede dati di Sicurezza, ma non li ho nemmeno guardati rischio qualche cosa?

Insieme al mio prodotto vendo, solo per completezza al cliente delle sostanze che servono per il funzionamento ( oli inchiostri, detergenti) pericolosi. Non mi sono mai posto il quesito di dover gestire le Schede dati di sicurezza e nemmeno mi sono mai posto come azienda che immette sul mercato prodotti pericolosi, ho sempre sbagliato?

Acquisto da fuori Europa una miscela di sostanze pericolose, il mio produttore non conosce la parola REACH, devo considerare il rischio aziendale del blocco di commercializzazione del mio manufatto in virtù dell’articolo 5 “no data no market”?

Questi sono solo alcuni semplici quesiti che moltissime aziende di dimensioni disparate ( dalla piccola azienda famigliare alla multinazionale) si pongono quotidianamente, spesso senza cercare una risposta verso competenze esterne, credendo di poter assolvere internamete a questi Regolamenti REACH e CLP che sembrano molto lontani dal proprio ambito di operatività quotidiana.

Spesso le sorprese accadono e l’azienda mette subito in moto un processo di revisione dei propri flussi interni in autonomia considerando i rischi aziendali maggiori dei costi per l’applicazione. In altri casi si attende che il problema si manifesti, ignorando che potrebbe esser un intervento tardivo ed inefficace.

L’ente di controllo (nel nostro caso su base regionale per Trento e Bolzano) è solo uno dei soggetti che possono rappresentare un rischio aziendale. I Regolamenti REACH e CLP sono regolamenti di prodotto e si inseriscono nelle logiche di mercato con il tentativo di condurle verso un uso più sicuro delle sostanze chimiche pericolose. Quindi più dell’ente di controllo si deve temere il mercato, sia dal punto di vista dell’approvvigionamento che dal punto di vista della vendita e post vendita.

L’AUDIT di un intera giornata è la forma più appropriata per affrontare l’applicazione nella propria realtà aziendale incontrando tutti i portatori di interessi interni. In alternativa, per iniziare è possibile porre specifici quesiti allo sportello di Confindustria Trento dove, una volta al mese, per circa un ora è possibile avere alcune risposte di massima ai quesiti da parte di un chimico con qualche anno di esperienza in materia, dott. Fabrizio Demattè.

(Direttore scientifico del convengo REACH 2018 presso il Muse 22/6/2018, referente per il gruppo di lavoro REACH/CLP del Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici TAA)

Chi mi ha fatto crescere

Ho avuto modo di crescere pranzando con operai e amministratori delegati parlando con  RSPP e medici competenti, confrontandomi con chimici, ingegneri, geologi, tecnici della prevenzione, biologi, fisici, filosofi, psicologi, avvocati e molte competenze dalle quali traggo sempre grandi insegnamenti.67dcc46237b8f15ce4fdbadcc79dc8ea.jpg

 

Ho avuto modo di lavorare per queste organizzazioni:

  • Depurazione Trentino Occidentale
  • Necsi srl
  • Università degli studi di Trento ( dipartimento di Fisica)
  • Luxottica (stabilimenti di Lauriano, Sedico, Cencenighe, e sede centrale Agordo)
  • Elecrolux (Sede di Forlì e Conegliano Veneto)
  • Michelin (Stabilimento di Cuneo)
  • Grandi Salumifici Italiani (Sefter)
  • Conserve Italia (Valfrutta Cirio etc) Laboratorio di S. Lazzaro
  • Breton
  • Solidpower (Mezzolombardo TN)
  • Fondazione Bruno Kessler (TN)
  • Fro AIR LIQUIDE (Sondrio)
  • Ferritalia (Padova)
  • Basf (Roma)
  • DHL (Verona, Firenze, Napoli)

 

 

 

 

Primo articolo del blog

Se il tempo me lo dovesse permettere vorrei scrivere delle considerazioni generali sugli argomenti di cui riesco a farmi un opinione solida per ricevere commenti e critiche.

 

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